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All'assessore anziano o delegato di Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti puo' essere corrisposta una indennita' mensile di carica, da fissarsi dal Consiglio comunale, con i criteri indicati nell'art. 1, in misura non superiore ai due terzi di quella assegnata al sindaco. Agli altri assessori, sia effettivi, sia supplenti, di Comuni con popolazione superiore ai 30 mila abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di Provincia puo' essere corrisposta, e sempre con i criteri indicati nell'art. 1, la stessa indennita' mensile, in misura non superiore ai due quinti di quella assegnata al sindaco.

Testo in vigore dal 28 marzo 1958 al 22 marzo 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-03-11;208~art2 · fonte del testo

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