Art. 7 — Corso di aggiornamento per gli assistenti capo della Polizia di Stato e reclutamento dei sottoufficiali dell'Arma dei carabinieri

L'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 gia' sostituito dall'articolo 19, comma 3, della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e' sostituito dai seguenti: "1. Sono ammessi, a domanda, al corso di cui all'articolo 9 gli assistenti capo con almeno un anno di anzianita' nella qualifica. Il corso puo' essere ripetuto una sola volta. 1-bis. L'ammissione, nel limite dei posti fissati, di regola annualmente con decreto del Ministro dell'interno, avviene secondo l'ordine di ruolo". All'articolo 1, primo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 397 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al numero 1) le parole: "per sette decimi" sono sostituite dalle altre: "per la meta'".
  • b)al numero 2) le parole: "per i rimanenti tre decimi" sono sostituite dalle altre: "per l'altra meta'";
  • c)al numero 2) le parole: "abbiano compiuto trentacinque anni di eta' o quindici anni di servizio da carabiniere ed " sono soppresse.

Testo vigente dal 11 agosto 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-08-07;232~art7 · fonte del testo

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