Art. 734 c.o.m. — Corso di applicazione e corso di perfezionamento

I sottotenenti del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri che hanno frequentato l'accademia militare e completato con esito favorevole il biennio formativo, sono ammessi alla frequenza di un corso di applicazione della durata di due anni e di un successivo corso di perfezionamento della durata di un anno. Per i sottotenenti di cui al comma 1 che superano i corsi di applicazione il nuovo ordine di anzianita' e' determinato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita secondo le norme previste dal regolamento. Gli ufficiali di cui al comma 1 completano il ciclo formativo frequentando un corso di perfezionamento della durata di un anno, regolato dall'ordinamento della Scuola ufficiali carabinieri, al termine del quale l'anzianita' relativa e' rideterminata con decreto ministeriale, sulla base della graduatoria stabilita secondo le modalita' previste dal regolamento, fermo restando quanto stabilito dal comma 2, lettera b), dell'articolo 651-bis. I sottotenenti che non superano per una sola volta uno dei due anni del corso di applicazione per essi previsto sono ammessi a ripeterlo e se lo superano sono promossi con l'anzianita' attribuita agli ufficiali unitamente ai quali hanno superato il predetto corso. Gli ufficiali che superano il corso di applicazione o il corso di perfezionamento con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.

Testo vigente dal 7 luglio 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 luglio 2017

Confronto con la versione in vigore dal 26 febbraio 2014 al 7 luglio 2017. 16 parole tolte, 66 parole aggiunte.

tolto: Corso di applicazione eaggiunto: I sottotenenti del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri che hanno frequentato l'accademia militare e completato con esito favorevole il biennio formativo, sono ammessi alla frequenza di un corso di applicazione della durata di due anni e di un successivo corso di perfezionamento aggiunto: della durata di un anno. Per i sottotenenti tolto: del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri aggiunto: di cui al comma 1 che superano i corsi di applicazione il nuovo ordine di anzianita' e' determinato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita secondo le norme previste dal regolamento. Gli ufficiali tolto: del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri aggiunto: di cui al comma 1 completano il ciclo formativo frequentando un corso di perfezionamento della durata di un … con decreto ministeriale, sulla base della graduatoria stabilita secondo le modalita' previste dal regolamentoaggiunto: , fermo restando quanto stabilito dal comma 2, lettera b), dell'articolo 651-bis. I sottotenenti che non superano per una sola volta uno dei due anni …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art734 · fonte del testo

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