Il primo comma dell'articolo 16 e' sostituito dal seguente: "La nomina a vicebrigadiere di complemento e' conferita, all'atto del collocamento in congedo e previo giudizio di idoneita' da parte delle autorita' competenti ad esprimere giudizi di avanzamento, agli appuntati che cessino dal servizio per motivi diversi da quelli penali o disciplinari ed ai carabinieri scelti e carabinieri che non avendo superato il 30° anno di eta' si trovino in una delle seguenti posizioni: carabinieri scelti e carabinieri, con almeno 6 anni di servizio nell'Arma, che, pur avendo riportato, ai sensi degli articoli 9 e 13, l'idoneita' nel concorso per l'ammissione al corso allievi sottufficiali dei carabinieri o nel concorso per la nomina a vicebrigadiere nel gruppo squadroni carabinieri guardie del Presidente della Repubblica, non siano compresi nell'aliquota di posti messi a concorso, ovvero non abbiano superato gli esami del 2° anno di corso purche' abbiano riportato la sufficienza in attitudine militare; carabinieri scelti e carabinieri, con almeno 3 anni di servizio nell'Arma, in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado, che abbiano riportato almeno la qualifica di "superiore alla media" nell'ultimo triennio".

Testo vigente dal 5 gennaio 1970

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1969-12-02;998~art6 · fonte del testo

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