Art. 25 — Liquidazione della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo
Articolo abrogato dalla l. 29 dicembre 1990 n. 407.
Abrogato dal 15 gennaio 1991
Articolo abrogato dalla l. 29 dicembre 1990 n. 407.
Abrogato dal 15 gennaio 1991
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1990
Confronto con la versione in vigore dal 11 agosto 1990 al 15 gennaio 1991. 42 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Per il personale militare e delle forze di polizia, in sede di liquidazione della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo, non e' richiesto il parere previsto dall'articolo 166 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 1990 N. 407
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1990-08-07;232~art25 · fonte del testo
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