Art. 15 — Disposizioni per il personale della polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, per i sanitari della polizia di Stato e per il personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno
Articolo abrogato dalla l. 29 dicembre 1990 n. 407.
Abrogato dal 15 gennaio 1991
