Art. 12 — Utilizzazione degli idonei di concorsi
Articolo abrogato dalla l. 25 ottobre 1989, n. 355.
Abrogato dal 8 novembre 1989
Articolo abrogato dalla l. 25 ottobre 1989, n. 355.
Abrogato dal 8 novembre 1989
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2 versioni dal 1982
Confronto con la versione in vigore dal 4 gennaio 1982 al 8 novembre 1989. 277 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Nell'ambito delle qualifiche funzionali comprese nelle categorie III e IV di cui all'articolo 3 della legge 3 aprile 1979, n. 101, le Aziende postelegrafoniche possono bandire concorsi zonali e provinciali per titoli ed esami, con le modalita' di cui all'articolo 10 della suddetta legge, per la formazione di graduatorie, cui le Amministrazioni stesse possono far ricorso sia per coprire i posti d'organico che man mano si rendano disponibili, sia per sopperire ad esigenze di carattere temporaneo. Le graduatorie dei concorsi valgono fino ad esaurimento. Ciascuna graduatoria non puo' contenere un numero di iscritti superiore al 50 per cento dell'assegno zonale o provinciale della qualifica cui il relativo concorso si riferisce. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da emanarsi con le modalita' di cui al penultimo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 101, sono stabilite: le autorita' competenti a bandire i concorsi, le qualifiche funzionali per le quali possono essere indetti, i programmi di esame ed i titoli da valutare per ogni concorso. Con lo stesso decreto sono emanate disposizioni per la disciplina della posizione degli idonei dei concorsi espletati o in corso di espletamento, per la salvaguardia di eventuali diritti acquisiti e per quanto altro occorre ai fini dell'attuazione del presente articolo. Tale disciplina deve riguardare, in particolare, la posizione degli idonei nei concorsi a sostituti portalettere. Fermo restando quanto previsto nel precedente quarto comma, dalla data di approvazione delle graduatorie dei concorsi di cui al primo comma del presente articolo, tutte le precedenti norme relative all'assunzione di personale straordinario, comunque denominato, presso le Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono abrogate, ad eccezione di quelle relative al personale operaio.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 OTTOBRE 1989, N. 355
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1981-12-22;797~art12 · fonte del testo
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