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Per i permessi sindacali retribuiti di cui all'articolo 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e' consentito il cumulo delle giornate di permesso relative ad amministrazioni operanti nella stessa provincia. In tale ipotesi i nominativi dei beneficiari dovranno essere segnalati, oltreche' ai Ministeri interessati, anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la designazione avra' durata annuale, salva la possibilita' di sostituzione per i casi di decadenza dall'incarico sindacale elettivo ovvero di impedimento per cause di forza maggiore. I permessi sindacali retribuiti sono concessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Testo in vigore dal 21 novembre 1978 al 6 aprile 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1978-11-17;715~art8 · fonte del testo

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