Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 luglio 1933 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]L'apertura di cave di prestito necessarie alla costruzione di strade, di canali e d'altre opere, e il prelevamento di materiali di qualunque uso, sono consentiti, previa licenza da concedersi dal prefetto, sentito il medico provinciale, e sono subordinati all'obbligo da parte degli imprenditori dell'opera di ottemperare alle norme prescritte o da prescriversi per evitare ristagni d'acqua o avvallamenti di terreno non dotati di facile scolo.

[2]Gli imprenditori che contravvengano a questa disposizione sono puniti con l'ammenda da L. 100 a L. 2000, salvo al prefetto a provvedere di ufficio nei modi indicati dall'art. 13.

[3]Restano ferme le disposizioni contemplate dagli articoli 50 e 52 del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, riflettente le nuove norme per la bonifica integrale.

Testo in vigore dal 22 luglio 1933 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1933-06-22;851~art15 · fonte del testo

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