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[1]L'apertura di cave di prestito necessarie alla costruzione di strade, di canali e d'altre opere, e il prelevamento di materiali di qualunque uso, sono consentiti, previa licenza da concedersi dal prefetto, sentito il medico provinciale, e sono subordinati all'obbligo da parte degli imprenditori dell'opera di ottemperare alle norme prescritte o da prescriversi per evitare ristagni d'acqua o avvallamenti di terreno non dotati di facile scolo.
[2]Gli imprenditori che contravvengano a questa disposizione sono puniti con l'ammenda da L. 100 a L. 2000, salvo al prefetto a provvedere di ufficio nei modi indicati dall'art. 13.
[3]Restano ferme le disposizioni contemplate dagli articoli 50 e 52 del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, riflettente le nuove norme per la bonifica integrale.
Testo in vigore dal 22 luglio 1933 al 16 dicembre 2009
