[1]Al secondo comma dell'art. 50 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165, e' sostituito il seguente:

[2]«Qualora il procuratore delle imposte ritenga che non sussistano le condizioni richieste per le case popolari od economiche, comunichera' la sua opposizione motivata alla parte interessata, la quale potra' produrre ricorso in via amministrativa al Ministro per i lavori pubblici, il quale decide previa intesa col Ministro per le finanze».

Testo vigente dal 5 agosto 1942

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1942-07-11;843~art4 · fonte del testo

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