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[1]Per gli insegnamenti delle materie di cultura generale, nelle scuole secondarie di avviamento al lavoro, possono essere chiamati i maestri elementari di ruolo che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento elementare da non meno di 10 anni e che superino apposito esame nella disciplina al cui insegnamento aspirino, e nelle discipline affini.
[2]A parita' di merito saranno prescelti i maestri ex-combattenti e i coniugati con prole.
[3]Ai maestri che siano collocati nei ruoli delle Regie scuole secondarie di avviamento al lavoro, e' riconosciuta, agli effetti degli alimenti periodici, in ragione della meta', l'anzianita' acquisita per il servizio prestato nelle scuole da cui provengono. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 1932, n. 490, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Il riconoscimento dell'anzianita' pel servizio di maestro elementare, di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, e' limitato ai maestri che, anteriormente all'anno scolastico 1929-30, trovavansi collocati nei ruoli delle Regie scuole di avviamento professionale di cui al R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523. Il riconoscimento medesimo ha effetto all'atto della promozione ad ordinari nei ruoli delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale ed e' valevole a tutti i fini della carriera e dello stipendio".
Testo in vigore dal 20 maggio 1932 al 22 dicembre 2008
