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[1]Per gli insegnamenti delle materie di cultura generale, nelle scuole secondarie di avviamento al lavoro, possono essere chiamati i maestri elementari di ruolo che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento elementare da non meno di 10 anni e che superino apposito esame nella disciplina al cui insegnamento aspirino, e nelle discipline affini.
[2]A parita' di merito saranno prescelti i maestri ex-combattenti e i coniugati con prole.
[3]Ai maestri che siano collocati nei ruoli delle Regie scuole secondarie di avviamento al lavoro, e' riconosciuta, agli effetti degli alimenti periodici, in ragione della meta', l'anzianita' acquisita per il servizio prestato nelle scuole da cui provengono.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1929 al 20 maggio 1932
