Art. 9 — Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo

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I compiti inerenti all'attuazione della presente legge sono attribuiti alla competenza del "Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo", istituito nell'ambito degli organi centrali del Ministero degli affari esteri di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed equiparato ad ogni effetto, per quanto non disposto nella disciplina speciale per esso prevista, ad una Direzione generale del Ministero stesso. Il Dipartimento attende, in particolare:

  • a)allo studio delle questioni relative alla politica di cooperazione allo sviluppo;
  • b)alla trattazione delle questioni di carattere bilaterale e multilaterale attinenti ai rapporti di cooperazione allo sviluppo con Stati, enti e organizzazioni internazionali;
  • c)ai negoziati e all'applicazione, sotto il profilo Internazionale, di accordi in materia di cooperazione allo sviluppo;
  • d)alla programmazione e all'adozione delle specifiche iniziative di cooperazione di cui all'articolo 14;
  • e)alle funzioni ministeriali di vigilanza sugli enti, istituti e organismi italiani operanti prevalentemente nell'ambito della cooperazione allo sviluppo;
  • f)ad ogni altra funzione concernente la cooperazione, sul piano internazionale, con i Paesi in via di sviluppo. Il Ministro degli affari esteri stabilisce, con proprio decreto, l'organizzazione interna del Dipartimento, specificando in particolare il numero, le competenze degli uffici ed eventuali reparti in cui esso si articola, nonche' le modalita' di funzionamento del Comitato direzionale di cui all'articolo successivo.

Testo in vigore dal 14 febbraio 1979 al 1 marzo 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1979-02-09;38~art9 · fonte del testo

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