Art. 13 — Autonomia finanziaria del Dipartimento
Provvedimento abrogato dalla l. 26 febbraio 1987 n. 49.
Abrogato dal 1 marzo 1987
Provvedimento abrogato dalla l. 26 febbraio 1987 n. 49.
Abrogato dal 1 marzo 1987
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2 versioni dal 1979
Confronto con la versione in vigore dal 14 febbraio 1979 al 1 marzo 1987. 311 parole tolte, 9 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: In ordine alla gestione del Fondo di cui al precedente articolo 12, anche in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato:
tolto: 1) presso il Dipartimento e' costituito un apposito ufficio di ragioneria, alle dipendenze del Ministero del tesoro, per l'esercizio delle funzioni proprie delle ragionerie centrali;
tolto: 2) la Corte dei conti esercita, in conformita' di legge, il controllo di legittimita', in via successiva, sugli atti del Dipartimento;
tolto: 3) per la stipulazione dei contratti e delle convenzioni del Dipartimento il parere del Consiglio di Stato non e' obbligatorio;
tolto: 4) i provvedimenti di approvazione dei contratti, i pagamenti e le aperture di credito, connessi all'attivita' propria del Dipartimento sono assoggettati al visto semplice dell'ufficio di ragioneria di cui al punto 1);
tolto: 5) gli uffici del Dipartimento possono stipulare in forma diretta e a trattativa privata convenzioni e contratti con soggetti estranei all'Amministrazione dello Stato, nell'osservanza dei criteri a tal fine stabiliti dal Comitato direzionale sentito il parere della sezione speciale di cui all'articolo 15, primo comma;
tolto: 6) possono essere autorizzate, nel caso in cui l'adozione di altra forma di pagamento sia incompatibile con le necessita' dei servizi, singole aperture di credito a favore del funzionario delegato, nel limite di lire due miliardi, per l'invio alle rappresentanze italiane all'estero interessate delle somme necessarie all'amministrazione del personale ai sensi dell'articolo 19 della presente legge;
tolto: 7) le somme non impegnate o non erogate nell'ambito di ciascun esercizio finanziario - ivi comprese quelle accreditate alle rappresentanze italiane all'estero per le finalita' della presente legge - confluiscono di diritto nella dotazione degli esercizi successivi;
tolto: 8) i fondi accreditati alle rappresentanze italiane all'estero che non siano utilizzabili per cessazione o rinvio di programmi di cooperazione precedentemente approvati, possono - su autorizzazione del direttore generale del Dipartimento e sentito il parere della sezione speciale di cui all'articolo 15 - essere trasferiti ad altre rappresentanze per l'attuazione di programmi diversi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 26 FEBBRAIO 1987 N. 49
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1979-02-09;38~art13 · fonte del testo
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