Art. 35 — Integrazione del trattamento economico

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In via eccezionale, quando le condizioni di cui ai numeri 2) e 4) del primo comma dell'articolo 34 siano giudicate inadeguate dal Dipartimento, l'onere per l'integrazione del trattamento economico puo' essere assunto dallo Stato italiano con decreti del Ministro degli affari esteri, di concerto con quello del tesoro, sentito il parere della sezione speciale del Comitato consultivo, di cui all'articolo 15. Il Ministero degli affari esteri puo' assumere a proprio carico l'onere contributivo per l'iscrizione dei volontari di cui alla lettera b) dell'articolo 33 presso i competenti istituti previdenziali ed il premio per l'assicurazione con Istituto nazionale delle assicurazioni.

Testo in vigore dal 14 febbraio 1979 al 1 marzo 1987

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1979-02-09;38~art35 · fonte del testo

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