Art. 12 (Convenzione)
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L'approvazione dei progetti tecnici, sia per l'ospedale clinico, sia per gli istituti scientifici, dei relativi accessi e di ogni altro dipendente lavoro, significhera' pure dichiarazione di pubblica utilita' agli effetti della legge 23 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188.
Testo in vigore dal 16 gennaio 1909 al 16 dicembre 2009
