Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 7 febbraio 1931 al 16 dicembre 2009. 663 parole tolte, 22 parole aggiunte in 4 capoversi.
Convenzione tolto: modificativa di quella in data 19 novembre 1925 stipulata con la Societa' anonima «Navigazione Toscana» per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il gruppo B (Arcipelago Toscano).
tolto: Premesso: che con convenzione in data 19 novembre 1925- approvata con decreto Ministeriale 30 novembre 1925, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1925 - la Societa' anonima «Navigazione Toscana» sedente in Livorno assunse l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il gruppo B (Arcipelago Toscano) per la durata di anni venti a cominciare dal 1° gennaio 1926, verso l'annua sovvenzione di L. 2.900.000; che con convenzione in data 16 marzo 1927, approvata con decreto Ministeriale 19 marzo 1927, registrato alla Corte dei conti il 21 stesso mese, la durata della predetta convenzione 19 novembre 1925 fu portata ad anni ventuno. La Societa' «Navigazione Toscana» ha ora esposto al Ministero delle comunicazioni: che per l'aumento verificatosi in quasi tutti i titoli di spesa in confronto delle previsioni, l'esercizio finora compiuto dei servizi marittimi affidatile con la convenzione 19 novembre 1925 ha causato alla Azienda sociale sensibili perdite; che il costo di costruzione delle navi essendosi eccezionalmente elevato rispetto a quello calcolato all'atto della stipulazione della su citata convenzione 19 novembre 1925, ed essa Societa' avendo esaurito ogni sua possibilita' finanziaria con l'avvenuta costruzione ed assegnazione al servizio di un piroscafo della stazza lorda unitaria minima di 500 tonnellate prescritto dalla stessa convenzione 19 novembre 1925, stazza che ha dovuto elevare, per una migliore efficienza del servizio, a 742 tonnellate, si trova ora nella assoluta impossibilita, ove non intervengano opportune provvidenze statali, di soddisfare all'obbligo stabilito dalla suddetta convenzione 19 novembre 1925 di far costruire ed assegnare al servizio altre due navi rispettivamente da 300 e da 200 tonnellate di stazza lorda; ed il Ministero delle comunicazioni avendo attentamente esaminata la situazione dell'Azienda sociale ed accertata la verita' di quanto esposto, ha ritenuto assolutamente urgente, per assicurare la regolare continuita' dei servizi marittimi del gruppo B (Arcipelago Toscano) di addivenire con la Societa' ad alcune modificazioni dei patti contrattuali, per le quali, col minor sacrificio finanziario dello Stato, possa la medesima fronteggiare in avvenire le perdite di esercizio e portare a compimento il programma delle nuove costruzioni navali del detto gruppo B). Quindi e' che fra il tenente generale di porto ispettore cav. di gr. cr. Giulio Ingianni, direttore generale della Marina mercantile, agente in nome e per conto del Ministero delle comunicazioni, e il cav. uff. ing. Luigi Orlando fu Giuseppe, presidente del Consiglio di amministrazione della Societa' anonima «Navigazione Toscana» sedente in Livorno, in nome e per conto della Societa' stessa, in virtu' di regolare mandato, e' stato concordato e stipulato quanto segue:
tolto: Art. 1.
tolto: I primi tre comma dell'art. 2 della convenzione 19 novembre 1925, di cui nelle premesse alla presente, sono sostituiti dai seguenti: «Sovvenzione. - La sovvenzione annua per l'esercizio delle linee di cui all'art. 1 e' fissata in lire 4.100.000 (quattromilionicentomila). «La sovvenzione sara' soggetta a revisione triennale in relazione alle variazioni del prezzo del combustibile tenuto conto, a questo scopo, di un consumo medio annuo di tonnellate 3300 di carbone e di un prezzo base di L. 150 a tonnellata cif Genova primario Cardiff. «La revisione avra' luogo soltanto quando la media dei prezzi del carbone riferentisi al triennio precedente risulti superiore o inferiore al prezzo base suddetto di almeno il 15 per cento. La correzione della sovvenzione sara' fatta in base alla media di cui sopra e per la sola parte eccedente tale quota del 15 per cento, ed avra' valore per il triennio successivo. «Per il triennio 1929-31 la revisione sara' effettuata in relazione alle variazioni del prezzo del combustibile nell'anno 1929 per il consumo medio annuo di tonnellate 3700 di carbone ed il prezzo base di L. 200 a tonnellata di cui alla convenzione 19 novembre 1925 ed in relazione alle variazioni del prezzo del combustibile nel biennio 1930-31 per il consumo medio annuo ed il prezzo base di cui al presente articolo».aggiunto: -art. 1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1930-12-22;1867~art1 · fonte del testo
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