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[1]Per l'applicazione dell'art. 3 saranno considerate sudditi cecoslovacchi le persone fisiche che, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione, avranno dimostrato di avere acquistato la cittadinanza cecoslovacca, sia di pieno diritto, sia mediante opzione, in conformita' delle disposizioni dei Trattati di pace.
[2]Le persone che potranno acquistare la cittadinanza cecoslovacca in applicazione del Trattato di pace di Trianon, dovranno provarne l'acquisto, al piu' tardi entro sei mesi dall'entrata in vigore del Trattato medesimo.
[3]Per profittare delle disposizioni dell'art. 3 gli interessati dovranno rinunciare alla facolta' che i Trattati di pace possono riservare loro di optare per la nazionalita' gia' nemica.
[4]Il riconoscimento della nazionalita' cecoslovacca alle societa' per azioni sara' fatto caso per caso, di comune accordo.
Testo in vigore dal 10 marzo 1924 al 9 maggio 2025
