Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1924
Confronto con la versione in vigore dal 10 marzo 1924 al 9 maggio 2025. 401 parole tolte, 12 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: L'Italia prende atto che la Cecoslovacchia, fin dall'inizio della sua liberazione, ha abrogato con decreto 9 novembre 1918, i provvedimenti eccezionali di guerra emanati dai cessati governi dell'Austria e dell'Ungheria contro i sudditi italiani.
tolto: La Cecoslovacchia, a sua volta, prende atto dei provvedimenti adottati in Italia, a favore dei sudditi cecoslovacchi, fino dall'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 febbraio 1919.
tolto: Le Alte Parti Contraenti s'impegnano a prendere le disposizioni necessarie per la reciproca restituzione prevista dall'art. 238 e dai comma a) ed f) dell'art. 297 del Trattato di pace di Versailles, dall'art. 184 e dai comma a) ed f) dell'art. 249 del Trattato di pace di San Germano e dagli articoli corrispondenti degli altri trattati di pace in quanto i beni, diritti ed interessi da restituire, secondo i detti articoli, ai sudditi di una delle due Alte Parti Contraenti, si trovino sul territorio dell'altra. Per i diritti d'interessenza in patrimoni, societa' ed imprese gia' nemiche, per i quali sussistono le condizioni predette, i sudditi di ciascuna delle due Alte Parti Contraenti godranno, reciprocamente, del trattamento concesso ai nazionali.
tolto: Le indennita' previste negli articoli sopra indicati rimangono a carico della Stato al quale esse incombono a norma dei trattati di pace.
tolto: I beni saranno restituiti nello stato in cui si trovano, escluso ogni risarcimento a carico dello Stato o delle persone che ebbero i beni stessi in consegna; saranno rimborsate le spese sostenute per eventuali migliorie.
tolto: Le Alte Parti Contraenti assicurano inoltre la reciproca restituzione, salvo i diritti acquisiti dai terzi in buona fede, dei beni, diritti ed interessi di persone gia' appartenenti alla cessata Monarchia austro-ungarica le quali abbiano acquistato o siano per acquistare, a norma delle disposizioni seguenti la nazionalita' di uno dei due Stati, in quanto questi beni, diritti ed interessi sieno stati oggetto, da parte dei cessati governi austriaco od ungherese, di asportazione o di requisizioni non pagate, di provvedimenti di sequestro, confisca e simili, per ragioni politiche.
tolto: Il presente articolo non riguarda il materiale ferroviario, che sara' oggetto di accordi separati.
tolto: Le Alte Parti Contraenti si obbligano a prestarsi reciproco appoggio per far valere, verso gli Stati gia' nemici, i loro diritti al risarcimento dei danni per tutti gli oggetti restituiti agli Stati alleati in applicazione delle disposizioni degli articoli 238 del Trattato di Versailles, 184 del Trattato di San Germano e degli articoli corrispondenti degli altri Trattati di pace.aggiunto: Convenzione-art. 3 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1924-03-02;263~art3 · fonte del testo
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