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Le spese della presente Convenzione, nei sensi degli articoli 44 del capitolato annesso alla Convenzione 25 agosto 1862 e 12 della Convenzione 26 marzo 1906 approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 324, sono a carico della Societa'.
Testo in vigore dal 19 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
