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[1]Convenzione relativa alla liquidazione dei debiti della Societa' delle strade ferrate meridionali in dipendenza della riconsegna del materiale rotabile e di esercizio della Rete Adriatica in relazione ai patti contenuti nel 3° e 4° comma dell'art. 9 della Convenzione 26 marzo 1906.
[2]Premesso che in seguito ad accordi intervenuti fra il Regio Governo e la Societa' italiana per le strade ferrate meridionali allo scopo di mettere termine alle operazioni di riconsegna del materiale rotabile e di esercizio dell'ex Rete Adriatica, fu affidato a funzionari del Ministero dei lavori pubblici e del tesoro da una parte, e della detta Societa' dall'altra, l'incarico di trattare per definire possibilmente, senza ulteriore intervento delle Commissioni previste dal capitolato di esercizio della Rete Adriatica, tutto quanto rispetto al Materiale rotabile e di esercizio era Stato alle Commissioni stesse deferito dal detto capitolato e dall'ultimo comma dell'art. 9 della Convenzione 26 marzo 1906, e di stabilire anche il debito della Societa' in relazione al comma 3° dello stesso art. 9 della predetta Convenzione; che in base al risultato delle dette trattative le due parti hanno riconosciuto l'opportunita' di stipulare apposita Convenzione per la definizione delle pendenze relative agli argomenti di cui sopra;
[3]Fra le LL. EE. i ministri dei lavori pubblici e del tesoro nelle persone dei signori avv. prof. comm. Pietro Bertolini e avv. commendatore Paolo Carcano, contraenti in nome dello Stato, da una parte, ed il sig. ing. comm. Secondo Borghini, quale direttore generale e legale rappresentante della Societa' italiana per le strade ferrate meridionali (anonima coli sede ili Firenze), dall'altra parte, si e' convenuto e si conviene quanto segue:
[4]Art. 1.
[5]I debiti della Societa' delle strade ferrate meridionali verso il Governo in dipendenza della riconsegna del materiale rotabile e di esercizio dell'ex rete Adriatica, nonche' di quanto e' stabilito all'art. 9, comma 3° e 4°, della Convenzione 26 marzo 1906, sono accertati o liquidati nelle seguenti cifre:
- a)L. 2,700,000 (due milioni settecento mila) per perdite e deprezzamento del materiale di esercizio consegnato in dotazione della rete Adriatica al 1° luglio 1885 e di quello acquistato successivamente nel ventennio dal 1° luglio 1885 al 30 giugno 1905 coi fondi dello Stato;
- b)L. 12,026,500 (dodici milioni ventisei mila cinquecento) per deprezzamento, mancanze e riparazioni del materiale rotabile della rete Adriatica alla riconsegna;
- c)L. 1,000,000 (un milione) per il servizio al saggio del 3.65 per cento dei capitali spesi per le opere e provviste di cui al 3° comma dell'art. 9 della Convenzione 26 marzo 1906 approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 324, e per il materiale rotabile e di esercizio di cui al 4° comma dell'articolo stesso.
Testo in vigore dal 19 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
