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Salvo il caso di forza maggiore:
- a)se il cavo restera' interrotto per un periodo continuato di tre mesi o piu' di tre mesi fino al massimo di un anno, la Compagnia dovra' pagare una multa di lire italiane 3750 in oro per i primi tre mesi d'interruzione del cavo e pro rata per ogni periodo al di la' dei primi tre mesi;
- b)se il cavo non fosse riparato entro un anno dal giorno in cui ha avuto principio l'interruzione, la presente Convenzione s'intendera' sciolta e restera' decaduto il diritto alla Compagnia di esercitare il cavo sino all'anno 1930.
Testo in vigore dal 13 luglio 1925 al 16 dicembre 2009
