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[1]La Compagnia si obbliga di esercitare il cavo Trieste-Corfu' sino alla data di cui all'art. 1.
[2]Essa percio' si impegna a fare ogni sforzo per riparare il cavo entro il termine di sei mesi dalla data della presente, salvo il caso di forza maggiore, e dopo a mantenerlo in buone condizioni di funzionamento e di procedere alla sua riparazione, quando esso si interrompesse, oppure quando il suo stato di isolamento e di conducibilita' fosse riconosciuto tale da non permettere la regolare trasmissione dei telegrammi.
[3]La Compagnia dichiara di avere gia' ottenuto il permesso necessario dal Governo ellenico per esercitare il cavo a Corfu' per tutta la durata della concessione.
Testo in vigore dal 13 luglio 1925 al 16 dicembre 2009
