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[1]I materiali e gli istrumenti occorrenti all'immersione dei cavi sottomarini ed al servizio della Compagnia saranno esenti da qualsiasi dazio doganale.
[2]I bastimenti della Compagnia saranno esenti dal pagamento dei diritti sanitari, della tassa d'ancoraggio e degli altri diritti marittimi, per le operazioni che eseguiranno nei mari italiani in adempimento degli obblighi contratti colla presente.
Testo in vigore dal 13 luglio 1925 al 16 dicembre 2009
