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[1]I telegrammi scambiati fra il personale della Compagnia a bordo della nave impiegata per le riparazioni del cavo ed il personale incaricato della guardia degli approdi durante i lavori, oppure fra detto personale ed il Ministero delle poste e dei telegrafi od il rappresentante della Compagnia a Roma, saranno considerati come telegrammi di servizio d'urgenza in franchigia, quando essi si riferiscono esclusivamente ai lavori in corso.
[2]Sono considerati egualmente di servizio in franchigia, i telegrammi scambiati per affari d'ufficio fra il rappresentante della Compagnia a Roma e le sedi generale e divisionali della Compagnia a Londra, ad Atene, ed a Malta, e gli uffici sociali di Corfu', di Zante e di Trieste, quando i telegrammi stessi siano inoltrati sui cavi della Compagnia.
Testo in vigore dal 13 luglio 1925 al 16 dicembre 2009
