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Le stipulazioni dell'art. 8 della suddetta Convenzione del 12 marzo 1910 in riguardo ai cavi Perim-Assab-Massaua e circa la trasmissione in franchigia dei telegrammi di servizio postale scambiati fra l'Italia e l'Eritrea, sono annullate dalle presenti ed in loro vece la Compagnia si obbliga di ridurre del 50 % le sue tasse per la trasmissione fra l'Italia e l'Egitto dei telegrammi ordinari di Stato, di stampa e di servizio postale scambiati fra l'Italia, da un lato, e l'Eritrea, l'Abissinia e la Somalia Italiana, dall'altro.
Testo in vigore dal 13 luglio 1925 al 16 dicembre 2009
