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[1]La Compagnia dovra' provvedere ad installare alla stazione, a proprie spese, gli apparati e le batterie necessarie al funzionamento del cavo e tutti gli altri istrumenti occorrenti a mantenere il servizio e per esperimentare il cavo.
[2]I meccanismi dovranno esser fabbricati in modo da permettere la trasmissione dei telegrammi in conformita' delle disposizioni del regolamento telegrafico internazionale e senza traduzione in un'altra lingua, od alterazione del contenuto o delle parole.
Testo in vigore dal 13 luglio 1925 al 16 dicembre 2009
