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[1]Entro i primi cinque giorni di ciascun mese ogni Ufficio esattore devo compilare in doppio esemplare un rendiconto riassuntivo delle somme giornalmente riscosse per tasse di circolazione e diritti di statistica nella intera circoscrizione provinciale.
[2]Nel detto rendiconto devono anche essere indicati, per ciascun bollettario esaurito od in corso d'uso, gli estremi delle bollette emesse, di quelle annullate e di quelle rimaste in bianco.
[3]Entro il termine di cinque giorni predetto un esemplare del rendiconto mensile deve essere trasmesso alla Direzione generale del R. A. C. I. ed altra copia del rendiconto stesso al competente Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.
[4]La Direzione generale del R. A. C. I. entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello cui si riferiscono le riscossioni deve trasmettere al Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari - un rendiconto degli incassi effettuati in tutto il Regno per conto dello Stato nel mese precedente, quali risultano dai rendiconti trasmessi dai singoli Uffici esattori provinciali.
[5]Un estratto di tale rendiconto, insieme con l'indicazione del numero delle bollette emesse e di quelle annullate in ciascun mese da ogni Ufficio esattore, deve essere inviato dalla predetta Direzione generale del R. A. C. I. ai competenti Ispettorati compartimentali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.
[6]La Direzione generale del R. A. C. I. deve inoltre, alla fine di ogni anno solare e non piu' tardi del 31 marzo dell'anno successivo, trasmettere alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari il rendiconto generale dell'anno in doppio esemplare, specificando gli incassi fatti in ciascuna provincia.
[7]Un estratto di tale rendiconto generale deve essere inviato ai competenti Ispettorati compartimentali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, insieme con l'indicazione del numero delle bollette emesse, di quelle annullate e di quelle rimaste in bianco nei bollettari dati in carico ai singoli Uffici esattori.
Testo in vigore dal 23 dicembre 1939 al 16 dicembre 2009
