Convenzione con il Reale Automobile Circolo d'Italia (R.A.C.I.)-art. 1 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))
Testo vigente dal 16 dicembre 2009
Convenzione con il Reale Automobile Circolo d'Italia (R.A.C.I.)-art. 1 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))
Testo vigente dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 23 dicembre 1939 al 16 dicembre 2009. 293 parole tolte, 22 parole aggiunte in 7 capoversi.
Convenzione con il Reale Automobile Circolo d'Italia (R.A.C.I.) tolto: per la riscossione delle tasse unificate di circolazione sugli autoveicoli Industriali e sui rimorchi e dei diritti erariali di statistica sugli autoveicoli adibiti al trasporto di persone.
tolto: Fra il Ministero delle finanze, rappresentato da S. E. il Ministro per le finanze dott. Paolo Thaon Di Revel e il Reale Automobile Circolo d'Italia- Ente morale - con sede in Roma, rappresentato dal suo presidente generale gr. uff. ing. conte Alberto Bonacossa, si stabilisce e si conviene quanto segue.
tolto: Art. 1.
tolto: Con la presente convenzione, che sostituisce le precedenti del 20 novembre 1931-X, approvata con R. decreto-legge 21 dicembre 1931-X, n. 1622, e 10 marzo 1934-XII, approvata col R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 729, il Ministero delle finanze affida al Reale Automobile Circolo d'Italia, il mandato di riscuotere per conto dello Stato, a far tempo dal 1° gennaio 1939-XVII, tutte le tasse di circolazione sugli autoveicoli industriali e sui rimorchi, contemplate dal Regio decreto-legge 29 luglio 1938-XVI, n. 1121, modificato dal R. decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 1936, nonche' i diritti erariali di statistica sugli autoveicoli destinati al trasporto di persone, previsti dal R. decreto-legge 24 novembre 1938 XVII, n. 1937.
tolto: La presente convenzione ha inizio a tutti gli effetti a partire dalle riscossioni relative all'annualita' 1939 e scadra' il 30 novembre 1948.
tolto: Nel periodo dal 1° gennaio 1939-XVII, al 31 dicembre 1943, la convenzione e' obbligatoria per entrambi i contraenti o continuera' ad essere obbligatoria dal 1° gennaio 1944 in poi, ove almeno sei mesi innanzi non venga dall'una o dall'altra parte disdetta.
tolto: Ove venissero abolite le tasse di circolazione sugli autoveicoli industriali e sui rimorchi, di cui sopra e' cenno, la presente convenzione si intende risoluta a decorrere dal giorno dell'abolizione.aggiunto: -art. 1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-11-30;1873~art1 · fonte del testo
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