Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 dicembre 1939 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Le tasse di circolazione e i diritti erariali di statistica devono essere pagati di regola presso l'Ufficio esattore della Provincia in cui il veicolo e' immatricolato.

[2]Per giustificati motivi, le dette tasse e diritti possono anche essere versati presso qualsiasi Ufficio esattore del R. A. C. I. o presso appositi incaricati del R. A. C. I. stesso.

[3]In caso di riscossione di tasse per autoveicoli industriali o rimorchi immatricolati in altra circoscrizione, gli Uffici esattori devono, entro dieci giorni, darne notizia all'Ufficio esattore della Provincia ove trovasi immatricolato il veicolo.

Testo in vigore dal 23 dicembre 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-11-30;1873~art6 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari