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[1]Le tasse di circolazione e i diritti erariali di statistica devono essere pagati di regola presso l'Ufficio esattore della Provincia in cui il veicolo e' immatricolato.
[2]Per giustificati motivi, le dette tasse e diritti possono anche essere versati presso qualsiasi Ufficio esattore del R. A. C. I. o presso appositi incaricati del R. A. C. I. stesso.
[3]In caso di riscossione di tasse per autoveicoli industriali o rimorchi immatricolati in altra circoscrizione, gli Uffici esattori devono, entro dieci giorni, darne notizia all'Ufficio esattore della Provincia ove trovasi immatricolato il veicolo.
Testo in vigore dal 23 dicembre 1939 al 16 dicembre 2009
