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[1]La presente convenzione, redatta in tre esemplari, sostituisce le precedenti convenzioni in data 20 novembre 1931-X e 10 marzo 1934-XII, approvate rispettivamente con i Regi decreto-legge 21 dicembre 1931, n 1622, e 19 aprile 1934, n. 729, ed e' esente da tassa di bollo e dalla registrazione.
[2]Roma, addi' 10 marzo 1939-XVII
[3]Il Ministro per le finanze
[4]DI REVEL
[5]Il Presidente generale del Reale Automobile Circolo d'Italia
[6]ALBERTO BONACOSSA
Testo in vigore dal 23 dicembre 1939 al 16 dicembre 2009
