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[1]L'importo dovuto allo Stato per le tasse di circolazione e i diritti di statistica riscossi nel Regno in ciascun mese deve essere dal R. A. C. I. versato alla Regia tesoreria provinciale di Roma entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello dell'avvenuto incasso, fatta deduzione della quota di aggio stabilita, che viene trattenuta all'atto di ciascun versamento, facendo cio' risultare da apposita distinta munita del visto dell'intendente di finanza di Roma.
[2]Appena provveduto al versamento, la Direzione generale del R. A. C. I. deve trasmettere al Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari - le copie delle quietanze rilasciate dalla Regia tesoreria provinciale di Roma, munite del visto o del bollo d'ufficio della Intendenza di finanza di Roma.
[3]In caso di ritardo nei versamenti allo Stato degli importi mensili, il R. A. C. I. e' obbligato a corrispondere gli interessi di mora del dieci per cento in ragione d'anno, salvo che si tratti di differenze dovute ad errori, da giustificarsi caso per caso alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari non piu' tardi della fine del mese in cui viene effettuato il versamento.
Testo in vigore dal 23 dicembre 1939 al 16 dicembre 2009
