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[1]Il R. A. C. I. deve tenere presso l'Istituto di credito depositario delle somme riscosse per i diritti erariali di statistica e per tasse di circolazione uno speciale conto corrente, destinato esclusivamente all'introito delle somme anzidette.
[2]Il R. A. C. I. deve mettere in qualunque momento a disposizione della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari tutti gli elementi di controllo del suddetto conto corrente: deve altresi' porre i funzionari della Amministrazione finanziaria in condizioni di poter j procedere ad accertamenti diretti sulle risultanze del conto corrente negli uffici dell'Istituto di credito presso il quale il conto e' istituito.
Testo in vigore dal 23 dicembre 1939 al 16 dicembre 2009
