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[1]La Direzione generale del R. A. C. I. per la piena efficacia del controllo e della vigilanza, assume l'obbligo di far procedere ad ispezioni periodiche presso gli Uffici esattori e di comunicare alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari le copie integrali dei verbali di verificazione con le annotazioni dei provvedimenti presi per il miglior andamento dei servizi.
[2]Il Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari - si riserva la facolta' di esercitare gli opportuni controlli amministrativi e contabili, a mezzo di propri funzionari, presso gli uffici esattori provinciali, dando comunicazione alla Direzione generale del R. A. C. I. delle ispezioni disposte o iniziate presso gli uffici esattori.
Testo in vigore dal 23 dicembre 1939 al 16 dicembre 2009
