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[1]Convenzione con il Reale Automobile Circolo d'Italia (R.A.C.I.) per la riscossione delle tasse unificate di circolazione sugli autoveicoli Industriali e sui rimorchi e dei diritti erariali di statistica sugli autoveicoli adibiti al trasporto di persone.
[2]Fra il Ministero delle finanze, rappresentato da S. E. il Ministro per le finanze dott. Paolo Thaon Di Revel e il Reale Automobile Circolo d'Italia - Ente morale - con sede in Roma, rappresentato dal suo presidente generale gr. uff. ing. conte Alberto Bonacossa, si stabilisce e si conviene quanto segue.
[3]Art. 1.
[4]Con la presente convenzione, che sostituisce le precedenti del 20 novembre 1931-X, approvata con R. decreto-legge 21 dicembre 1931-X, n. 1622, e 10 marzo 1934-XII, approvata col R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 729, il Ministero delle finanze affida al Reale Automobile Circolo d'Italia, il mandato di riscuotere per conto dello Stato, a far tempo dal 1° gennaio 1939-XVII, tutte le tasse di circolazione sugli autoveicoli industriali e sui rimorchi, contemplate dal Regio decreto-legge 29 luglio 1938-XVI, n. 1121, modificato dal R. decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 1936, nonche' i diritti erariali di statistica sugli autoveicoli destinati al trasporto di persone, previsti dal R. decreto-legge 24 novembre 1938 XVII, n. 1937.
[5]La presente convenzione ha inizio a tutti gli effetti a partire dalle riscossioni relative all'annualita' 1939 e scadra' il 30 novembre 1948.
[6]Nel periodo dal 1° gennaio 1939-XVII, al 31 dicembre 1943, la convenzione e' obbligatoria per entrambi i contraenti o continuera' ad essere obbligatoria dal 1° gennaio 1944 in poi, ove almeno sei mesi innanzi non venga dall'una o dall'altra parte disdetta.
[7]Ove venissero abolite le tasse di circolazione sugli autoveicoli industriali e sui rimorchi, di cui sopra e' cenno, la presente convenzione si intende risoluta a decorrere dal giorno dell'abolizione.
Testo in vigore dal 23 dicembre 1939 al 16 dicembre 2009
