Art. 1 (Approvazione)
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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' approvata l'annessa convenzione, stipulata, in rappresentanza del Governo, dal Ministro per le finanze con il rappresentante del Reale Automobile Circolo d'Italia, ente morale con sede in Roma, con la quale e' affidato al detto Ente il servizio di riscossione, a far tempo dal 1° gennaio 1939-XVII del diritto erariale di statistica sugli autoveicoli adibiti per trasporto di persone e della tassa unica di circolazione sugli autoveicoli industriali.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 30 novembre 1939-XVIII
[11]VITTORIO EMANUELE
[12]MUSSOLINI - DI REVEL
[13]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 23 dicembre 1939 al 16 dicembre 2009
