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Al prodotto netto delle dogane, in base al quale viene stabilita la quota che il Governo d'Italia si e' assunto l'obbligo di corrispondere alla Repubblica, con l'art. 39 della convenzione del 28 giugno 1897, devesi aggiungere il prodotto netto delle tasse interne di fabbricazione sugli spiriti, sulla birra, sulla cicoria preparata, sullo zucchero, sulle polveri piriche e sui fiammiferi.
Testo in vigore dal 7 agosto 1907 al 9 maggio 2025
