Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1907
Confronto con la versione in vigore dal 7 agosto 1907 al 9 maggio 2025. 996 parole tolte, 13 parole aggiunte in 29 capoversi.
tolto: CONVENZIONE ADDIZIONALE alla convenzione di amicizia e buon vicinato del 28 giugno 1897 fra l'Italia e San Marino
tolto: 14 giugno 1907.
tolto: Sua Maesta' il Re d'Italia e la Serenissima Repubblica di San Marino desiderando apportare, nell'interesse delle buone relazioni esistenti fra i due Stati, alcune modificazioni alla convenzione di amicizia e di buon vicinato fra loro stipulata il 28 giugno 1897, hanno nominato a tale effetto per loro plenipotenziari,
tolto: SUA MAESTA' IL RE D'ITALIA
tolto: Sua Eccellenza Tommaso Tittoni, Suo ministro per gli affari esteri;
tolto: LA REPUBBLICA DI SAN MARINO i signori Olinto Amati, consigliere della Repubblica e dottor Gustavo Babboni, consigliere della Repubblica, i quali, dopo essersi comunicati i pieni poteri, trovati in debita forma, sono convenuti nelle stipulazioni che seguono:
tolto: Art. 1.
tolto: Gli articoli 3, 4, 10, 12 e 15 della convenzione di amicizia e buon vicinato del 28 giugno 1897 sono sostituiti dai seguenti:
tolto: Art. 3. - Le sentenze e i provvedimenti, in materia civile e commerciale, pronunciati dall'autorita' giudiziaria del Regno d'Italia e da quella della Repubblica di S. Marino, sono dichiarati esecutivi nell'altro Stato merce' un decreto emesso senza contraddittorio e sopra istanza della parte, dal commissario della legge e, rispettivamente, dal presidente della corte d'appello, nella cui giurisdizione la sentenza debba essere eseguita. L'autorita' giudiziaria si limitera' ad esaminare:
tolto: 1° se la spedizione della sentenza o del provvedimento riunisca, secondo le leggi del paese in cui vennero emanati, le condizioni necessarie alla sua autenticita';
tolto: 2° se il pronunciato da eseguire sia stato regolarmente notificato e se contro di esso non siano state proposte impugnative nei casi e nei modi preveduti dalla stessa legge;
tolto: 3° se il pronunciato non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico od al diritto pubblico.
tolto: Le condizioni prescritte dai numeri 1° e 2° dovranno risultare da una attestazione apposta in calce alla sentenza o al provvedimento, rispettivamente, dal presidente della Corte di appello nella cui giurisdizione furono pronunciati, o dal segretario degli affari esteri per la Repubblica di San Marino.
tolto: Contro il decreto, che consente o che nega l'esecutorieta', e' ammesso ricorso con citazione dentro il termine di 15 giorni dalla notifica del decreto stesso. Se il decreto e' del presidente della Corte d'appello, il ricorso sara' proposto al Collegio; se del commissario della legge, al giudice di appello di S. Marino, e contro la rispettiva sentenza non saranno ammessi ulteriori mezzi di impugnativa.
tolto: Art. 4. - Gli atti pubblici ricevuti nel Regno e quelli ricevuti nella Repubblica avranno effetto, rispettivamente, nel territorio dell'altro Stato mediante decreto del commissario della legge e del presidente del tribunale, osservate le norme stabilite dall'articolo precedente in quanto siano applicabili.
tolto: Art. 10. - Il Governo italiano e quello della Repubblica si obbligano di far ricercare, arrestare e di consegnarsi i delinquenti condannati o gli imputati dalle rispettive autorita' giudiziarie per reati che la legislazione italiana qualifichi delitti e la legislazione sanmarinese misfatti, colle seguenti condizioni:
tolto: 1° Per i condannati in contraddittorio o in contumacia la pena inflitta deve essere almeno di due mesi di carcere od altra pena legalmente equivalente di pari durata;
tolto: 2° Per gli imputati o accusati il massimo della pena applicabile al fatto incriminato deve essere non minore di un anno di carcere od altra pena legalmente equivalente di pari durata, qualunque ne sia il minimo;
tolto: 3° In ogni caso il fatto incriminato deve essere punibile anche secondo la legislazione dello Stato cui la domanda e' diretta, salvo quanto e' disposto circa i disertori ed i renitenti alla leva militare;
tolto: 4° Sono esclusi dalla estradizione i fatti che la legge italiana punisce soltanto perche' commessi per negligenza, o imprudenza, o per imperizia nella propria arte o professione, o per inosservanza dei regolamenti, ordini o discipline; quelli che la legge di San Marino punisce soltanto come delitti; e quelli contemplati e puniti dalle rispettive leggi dei due paesi in materia di stampa.
tolto: L'estradizione non e' ammessa se il reato pel quale e' domandata sia considerato dallo Stato richiesto come reato politico o come fatto connesso a tale reato.
tolto: Non sara' considerato come reato politico o fatto connesso a tale reato l'attentato contro la persona del Capo di uno Stato estero, o contro quella dei membri della sua famiglia, allorche' questo reato costituisca omicidio volontario.
tolto: Art. 11. - La domanda di estradizione sara' fatta direttamente dall'autorita' giudiziaria competente all'autorita' giudiziaria dell'altro Stato, esibendo una sentenza di condanna od un atto di accusa, un mandato di cattura od ogni altro documento equivalente a mandato, nel quale dovra' essere indicata la natura e la gravita' dei fatti imputati, nonche' la disposizione di legge penale applicabile ad essi.
tolto: Gli atti saranno rilasciati od in originale od in copia autentica dall'autorita' giudiziaria competente del paese che domanda la estradizione.
tolto: In pari tempo si faranno conoscere i contrassegni personali del delinquente domandato, se sara' possibile, ed ogni altra indicazione atta ad accertarne l'identita'.
tolto: Resta inteso che la richiesta o la concessione della estradizione dovra' essere autorizzata dal Governo dello Stato nel quale l'autorita' giudiziaria la richiede o la consente.
tolto: Tale autorizzazione, sia per la richiesta che per la concessione dell'estradizione, deve risultare, per quanto riguarda il Regno d'Italia, da una lettera del ministro guardasigilli e per quanto riguarda la Repubblica di San Marino, da una lettera della Reggenza.
tolto: Art. 15. - Se il condannato o imputato sia cittadino dello Stato dove si e' rifugiato, sara' quivi sottoposto a giudizio e punito secondo la legge ivi imperante, qualora si tratti di reato pel quale, giusta l'art. 10 della presente convenzione, sarebbe ammessa la estradizione, se egli fosse straniero; ma, quando si tratti di reato pel quale sia stabilita nella legge suddetta una pena restrittiva della liberta' personale inferiore nel minimo ai tre anni, non si procede che a querela di parte, se il reato e' di azione privata, o a richiesta del Governo nel cui territorio fu commesso il reato, quando sia di azione pubblica.
tolto: A tale effetto, saranno comunicati dalla parte richiedente gli atti di procedimento che fossero stati compilati, e, se si tratta di un condannato, anche la copia della sentenza.aggiunto: Convenzione addizionale-art. 1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1907-07-19;565~art1 · fonte del testo
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