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Le disposizioni degli articoli 36 e 37 della convenzione del 1897 non riguardano la produzione dei seguenti generi: filati, tessuti e altri manufatti di materia tessile, carta da stampa e da scrivere e buste da lettere, lavori di pelle, mobili e altri lavori di legno, laterizi, maioliche, terraglie e porcellane, vetri e cristalli, cappelli, bottoni, spazzole, pennelli, balocchi.

Testo in vigore dal 7 agosto 1907 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1907-07-19;565~art4 · fonte del testo

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