Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 agosto 1907 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Le disposizioni degli articoli 36 e 37 della convenzione del 1897 non riguardano la produzione dei seguenti generi: filati, tessuti e altri manufatti di materia tessile, carta da stampa e da scrivere e buste da lettere, lavori di pelle, mobili e altri lavori di legno, laterizi, maioliche, terraglie e porcellane, vetri e cristalli, cappelli, bottoni, spazzole, pennelli, balocchi.
Testo in vigore dal 7 agosto 1907 al 9 maggio 2025
