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[1]E' data facolta' al Governo del Re di emanare disposizioni relativamente alla derivazione ed utilizzazione delle acque superficiali e sotterranee, alla costruzione ed esercizio di serbatoi e laghi artificiali e di altre opere regolatrici dei deflussi d'acqua, alle irrigazioni, alla trasmissione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica comunque prodotta, ai sussidi, alle sovvenzioni ed altre agevolazioni di carattere finanziario e fiscale a favore delle suindicate opere ed impianti, alle tariffe dei consumi, nonche' per la giurisdizione e le norme del relativo contenzioso.
[2]La delega come sopra conferita dovra' essere dal Governo del Re esplicata con la formazione di un unico testo, nel quale sia tenuto conto delle norme legislative gia' emanate, nonche' delle modifiche ed integrazioni occorrenti per il coordinato ed organico disciplinamento dell'intera materia.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 18 dicembre 1927 - Anno VI
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Mussolini - Giuriati - Rocco -
[7]Volpi - Belluzzo - Ciano.
[8]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 17 gennaio 1928 al 16 dicembre 2009
