Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1928
Confronto con la versione in vigore dal 17 gennaio 1928 al 16 dicembre 2009. 373 parole tolte, 20 parole aggiunte in 13 capoversi.
tolto: Sono convertiti in legge:
tolto: a) il decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, concernente le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;
tolto: b) il decreto Luogotenenziale 26 dicembre 1916, n. 1807, col quale e' stato prorogato al 1° febbraio 1917 il termine per l'entrata in vigore del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664;
tolto: c) i decreti Luogotenenziali 4 ottobre 1917, n. 1806, 3 febbraio 1918, n. 288, concernenti proroghe ai termini previsti dagli articoli 1, 4 e 5 del decreto Luogotenziale 20 novembre 1916, n. 1664;
tolto: d) il decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2065, modificativo dei termini indicati dagli articoli 1, 3, 4 e 5 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, e dei successivi decreti di proroga;
tolto: e) il decreto Luogotenenziale 12 febbraio 1919, n. 242, concernente provvedimenti per agevolare la costruzione di serbatoi e laghi artificiali, nonche' di opere regolanti il deflusso delle acque pubbliche;
tolto: f) il R. decreto 8 giugno 1920, n. 1007, contenente disposizioni per il funzionamento del Consiglio superiore delle acque, in unione ad altri Consessi;
tolto: g) il R. decreto 14 agosto 1920, n. 1286, concernente il «Servizio idrografico» istituito alla dipendenza del Ministero dei lavori pubblici;
tolto: h) i Regi decreti 26 dicembre 1920, n. 1818, 24 novembre 1921, n. 1736, e 17 dicembre 1922, n. 1669, concernenti proroga ai termini indicati agli articoli 2 e 7 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161;
tolto: i) il R. decreto 7 aprile 1921, n. 556, che proroga il termine stabilito, per delega legislativa, dall'art. 85 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;
tolto: l) il R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, che reca disposizioni sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche, sui serbatoi e laghi artificiali, e contiene altresi' norme di giurisdizione e di procedura del contenzioso sulle acque pubbliche, nonche' la soppressione delle disposizioni di cui alle suindicate lettere a), b), c), d), e);
tolto: m) il R. decreto 27 novembre 1919, n. 2235, concernente la procedura per il funzionamento dei tribunali delle acque pubbliche;
tolto: n) il R. decreto 27 novembre 1919, n. 2387, riguardante le disposizioni transitorie per l'attuazione del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, nella parte relativa ai tribunali delle acque pubbliche e al tribunale superiore.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1927-12-18;2595~art1 · fonte del testo
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