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Sono convertiti in legge:
- a)il decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, concernente le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;
- b)il decreto Luogotenenziale 26 dicembre 1916, n. 1807, col quale e' stato prorogato al 1° febbraio 1917 il termine per l'entrata in vigore del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664;
- c)i decreti Luogotenenziali 4 ottobre 1917, n. 1806, 3 febbraio 1918, n. 288, concernenti proroghe ai termini previsti dagli articoli 1, 4 e 5 del decreto Luogotenziale 20 novembre 1916, n. 1664;
- d)il decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2065, modificativo dei termini indicati dagli articoli 1, 3, 4 e 5 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, e dei successivi decreti di proroga;
- e)il decreto Luogotenenziale 12 febbraio 1919, n. 242, concernente provvedimenti per agevolare la costruzione di serbatoi e laghi artificiali, nonche' di opere regolanti il deflusso delle acque pubbliche;
- f)il R. decreto 8 giugno 1920, n. 1007, contenente disposizioni per il funzionamento del Consiglio superiore delle acque, in unione ad altri Consessi;
- g)il R. decreto 14 agosto 1920, n. 1286, concernente il «Servizio idrografico» istituito alla dipendenza del Ministero dei lavori pubblici;
- h)i Regi decreti 26 dicembre 1920, n. 1818, 24 novembre 1921, n. 1736, e 17 dicembre 1922, n. 1669, concernenti proroga ai termini indicati agli articoli 2 e 7 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161;
- i)il R. decreto 7 aprile 1921, n. 556, che proroga il termine stabilito, per delega legislativa, dall'art. 85 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;
- l)il R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, che reca disposizioni sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche, sui serbatoi e laghi artificiali, e contiene altresi' norme di giurisdizione e di procedura del contenzioso sulle acque pubbliche, nonche' la soppressione delle disposizioni di cui alle suindicate lettere a), b), c), d), e);
- m)il R. decreto 27 novembre 1919, n. 2235, concernente la procedura per il funzionamento dei tribunali delle acque pubbliche;
- n)il R. decreto 27 novembre 1919, n. 2387, riguardante le disposizioni transitorie per l'attuazione del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, nella parte relativa ai tribunali delle acque pubbliche e al tribunale superiore.
Testo in vigore dal 17 gennaio 1928 al 16 dicembre 2009
