Articolo abrogato dal d.p.r. 5 giugno 1993, n. 173.
Abrogato dal 6 giugno 1993
Articolo abrogato dal d.p.r. 5 giugno 1993, n. 173.
Abrogato dal 6 giugno 1993
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1974
Confronto con la versione in vigore dal 9 dicembre 1981 al 6 giugno 1993. 405 parole tolte, 11 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: A titolo di contributo per l'esplicazione dei propri compiti e per l'attivita' funzionale dei relativi partiti i gruppi parlamentari hanno diritto a finanziamenti per la somma annua complessiva di lire 45.000 milioni. La predetta somma e' iscritta per lire 15.000 milioni nel capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro concernente le spese per il Senato della Repubblica e per lire 30.000 milioni nel capitolo del medesimo stato di previsione concernente le spese per la Camera dei deputati. I contributi previsti dal primo comma sono versati entro il mese di gennaio di ciascun anno e sono ripartiti secondo i criteri seguenti:
tolto: a) il 2 per cento della somma stanziata e' ripartito in misura uguale tra tutti i gruppi parlamentari, fermo restando quanto previsto dagli articoli 15, n. 3 e 16 dei rispettivi regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
tolto: b) il 23 per cento della somma stanziata e' ripartito in misura uguale tra le rappresentanze parlamentari dei partiti di cui al terzo comma dell'articolo 1 e le componenti parlamentari dei Gruppi misti appartenenti ai partiti ed alle formazioni politiche che abbiano partecipato con proprio contrassegno alle elezioni nelle regioni di cui al quarto comma dell'articolo 1, nella misura di un decimo del contributo spettante ai partiti di cui al terzo comma dell'articolo 1, se composte di due o piu' membri, ovvero di un trentesimo se composte di un solo membro; a ciascun gruppo parlamentare diverso dal gruppo misto, che non rappresenti un partito politico organizzato che abbia partecipato alle elezioni politiche con proprio contrassegno, e' attribuito un decimo dei contributi spettanti ai partiti di cui al terzo comma dell'articolo 1;
tolto: c) la somma residua e' erogata ai gruppi parlamentari in misura proporzionale alla loro consistenza numerica. I Presidenti delle Camere procedono, su domanda dei presidenti dei gruppi parlamentari, all'assegnazione dei contributi in base ad un piano di ripartizione compilato in conformita' dei predetti criteri e approvato dai rispettivi uffici di presidenza. I presidenti dei gruppi parlamentari sono tenuti a versare ai rispettivi partiti una somma non inferiore al 95 per cento del contributo riscosso, nei termini e nei modi stabiliti dai relativi statuti e regolamenti. La presidenza dei gruppi misti e' tenuta a ripartire proporzionalmente tra i partiti nella cui lista sono stati eletti i componenti del gruppo medesimo una somma non inferiore al 95 per cento del contributo riscosso ai sensi della lettera c) del presente articolo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1993, N. 173
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1974-05-02;195~art3 · fonte del testo
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