Corte costituzionale

Sentenza n. 30/1993

Altra decisione · depositata il 04/02/1993 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,

della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di

referendum popolare per l'abrogazione degli articoli 3 e 9 della

legge 2 maggio 1974, n. 195: "Contributo dello Stato al finanziamento

dei partiti politici", così come modificati e integrati dalla Legge

16 gennaio 1978, n. 11: "Modifiche alla legge 2 maggio 1974, n. 195";

dall'art. 3, comma 1 (Per l'anno 1980 la somma da erogare a titolo di

contributi di cui al primo comma dell'art. 3 della legge 2 maggio

1974, n. 195, è fissata in lire 72.630 milioni. Con effetto dal 1°

gennaio 1981 la stessa somma è fissata in lire 82.886 milioni annui)

e dal comma 6 (La percentuale di cui al primo ed al secondo periodo

dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195,

è ridotta al 90%) della legge 18 novembe 1981, n. 659: "Modifiche ed

integrazioni alla Legge 2 maggio 1974, n. 195 sul contributo dello

Stato al finanziamento dei partiti politici", iscritto al n. 45 del

registro referendum;

Vista l'ordinanza del 15 dicembre 1992, con la quale l'ufficio

centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha

dichiarato legittima la richiesta;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1993 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - L'ufficio centrale per il referendum, costituito presso la

Corte di cassazione in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.

352, e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di referendum popolare, presentata da 11 cittadini elettori il 27 settembre

1991, diretta all'abrogazione di talune norme della legge n. 195 del

1974 sul finanziamento pubblico dei partiti politici.

Il quesito è formulato nel modo seguente: "Volete voi che siano

abrogati gli artt. 3 e 9 della legge 2 maggio 1974, n. 195:

"Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici", così

come modificati e integrati: dalla legge 16 gennaio 1978, n. 11:

"Modifiche alla legge 2 maggio 1974, n. 195"; dall'art. 3, comma 1

(Per l'anno 1980 la somma da erogare a titolo di contributo di cui al

primo comma dell'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è fissata

in lire 72.630 milioni. Con effetto dal 1° gennaio 1981 la stessa

somma è fissata in lire 82.886 milioni annui) e dal comma 6 (La

percentuale di cui al primo ed al secondo periodo dell'ultimo comma

dell'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è ridotta al 90 per

cento) della legge 18 novembre 1981, n. 659: "Modifiche ed

integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195 sul contributo dello

Stato al finanziamento dei partiti politici"?

2. - Con ordinanza del 15 dicembre 1992, l'ufficio centrale,

verificata la regolarità della richiesta, l'ha dichiarata legittima.

3. - Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio

centrale, il Presidente della Corte costituzionale ha convocato la

Corte in camera di consiglio per il giorno 13 gennaio 1993, ai sensi

dell'art. 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352, per deliberare sulla

ammissibilità della richiesta referendaria secondo quanto previsto

dall'art. 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1. Considerato in diritto

1. - Questa Corte deve accertare la sussistenza dei requisiti di

ammissibilità della richiesta di referendum oggetto di esame. A tal

fine si deve stabilire se ricorrano i limiti espressamente previsti

dall'art. 75, secondo comma, della Costituzione o comunque impliciti

nel sistema, relativi alle normative non suscettibili di

consultazioni referendarie abrogative ed accertare, altresì, se la

struttura del quesito proposto risponda alle esigenze di chiarezza,

univocità ed omogeneità, secondo la consolidata giurisprudenza di

questa Corte in tema di ammissibilità delle domande referendarie.

2. - Il quesito referendario è diretto alla abrogazione delle

norme che prevedono l'erogazione di contributi pubblici ai gruppi

parlamentari per l'esplicazione dei loro compiti e per l'attività

funzionale dei relativi partiti, nonché le modalità di

distribuzione di detti contributi da parte dei presidenti delle

camere, le attribuzioni in materia dei presidenti dei gruppi

parlamentari e la decorrenza del beneficio. Vengono altresì

sottoposte a referendum le successive modifiche delle norme, secondo

la formulazione del quesito.

3. - L'iniziativa referendaria è da ritenersi ammissibile sotto

tutti i profili. Non si ravvisa, difatti, alcuna delle cause ostative

previste espressamente dall'art. 75, secondo comma, della

Costituzione, o desumibili dalla disciplina costituzionale del referendum abrogativo (cfr. in proposito la sentenza n. 16 del 1978). In

particolare sussistono i requisiti della chiarezza, univocità ed

omogeneità del quesito in quanto le disposizioni oggetto del referendum, obiettivamente considerate nella loro struttura e finalità,

contengono effettivamente quel principio la cui eliminazione o

permanenza dipende dalla risposta che il corpo elettorale fornirà.

Inoltre si deve ricordare che analoga iniziativa referendaria,

riguardante la legge n. 195 del 1974, nel suo complesso, fu già

dichiarata ammissibile da questa Corte con la sentenza n. 16 del 1978

cit., ma non superò il vaglio degli elettori per non essere stato

raggiunto, in occasione delle consultazioni referendarie, il quorum

previsto dalla legge.

Da tale consultazione sono trascorsi oltre cinque anni e pertanto,

anche sotto questo profilo, sussistono le condizioni prescritte (art.

38 della legge n. 352 del 1970).

Va poi precisato che l'attuale iniziativa differisce da quella

precedente, avendo un oggetto limitato ai soli art. 3 e 9 della legge

n. 195 del 1974 e successive modifiche ed integrazioni, il che non

incide sulla chiarezza, univocità e omogeneità del quesito, sia

perché le restanti norme della legge hanno autonoma funzione, sia

perché risulta evidente che alcuni residui riferimenti ai gruppi

parlamentari, in essa contenuti, sono del tutto marginali rispetto

alla specificità del quesito ed assolutamente inidonei ad influire

in alcun modo sulla comprensibilità della richiesta, essendo ben

chiaro all'elettore che egli viene chiamato ad abrogare le norme che

prevedono il contributo pubblico annuale ai gruppi parlamentari e,

per il loro tramite, ai relativi partiti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per

l'abrogazione degli artt. 3 e 9 della legge 2 maggio 1974 n. 195

(Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici), come

modificati ed integrati dalla legge 16 gennaio 1978 n. 11 (Modifiche

alla legge 2 maggio 1974 n. 195, concernente norme sul contributo

dello Stato al finanziamento dei partiti politici) e dall'art. 3,

commi 1 e 6 della legge 19 novembre 1991 n. 659 (Modifiche ed

integrazioni alla legge 2 maggio 1974 n. 195, sul contributo dello

Stato al finanziamento dei partiti politici), dichiarata legittima,

con ordinanza del 15 dicembre 1992, dall'ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 febbraio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:30 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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