Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 settembre 1985 al 5 giugno 1999. Leggi il testo vigente →

A titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per il rinnovo delle due Camere, i partiti politici di cui al presente articolo hanno diritto a contributi finanziari nella misura complessiva di lire 15 mila milioni.3 L'erogazione dei contributi e' disposta secondo le norme della presente legge, con decreti del Presidente della Camera dei deputati, a carico del bilancio interno della Camera. Hanno diritto al contributo i partiti politici che abbiano presentato, con il medesimo contrassegno, proprie liste di candidati per l'elezione della Camera dei deputati in piu' dei due terzi dei collegi elettorali ed abbiano ottenuto, ai sensi dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, almeno un quoziente in una circoscrizione ed una cifra elettorale nazionale di almeno 300.000 voti di lista validi, ovvero una cifra nazionale non inferiore al 2 per cento dei voti validamente espressi. Hanno diritto, altresi', al contributo i partiti e le formazioni politiche che abbiano partecipato con proprio contrassegno alle elezioni della Camera dei deputati ed abbiano ottenuto almeno un quoziente nelle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 8 agosto 1985, n. 413

3

La L. 8 agosto 1985, n. 413 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che i contributi dello Stato ai partiti politici, a titolo di concorso nelle spese elettorali, previsti dall'articolo 1 della presente legge, sono elevati a lire 30.000 milioni.

Testo in vigore dal 3 settembre 1985 al 5 giugno 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 settembre 1985

Confronto con la versione in vigore dal 25 maggio 1974 al 3 settembre 1985.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 8 agosto 1985, n. 413

    La L. 8 agosto 1985, n. 413 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che i contributi dello Stato ai partiti politici, a titolo di concorso nelle spese elettorali, previsti dall'articolo 1 della presente legge, sono elevati a lire 30.000 milioni.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1974-05-02;195~art1 · fonte del testo

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