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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D' ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Per completare la classificazione delle scuole industriali a norma della legge 14 luglio 1912, n. 854, e per l'istituzione di nuove scuole a termini del decreto-legge Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 896, sono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'industria e il commercio;
- a)un maggiore stanziamento di 692 800 lire nel capitolo 53 per l'esercizio finanziario 1920-921;
- b)un maggiore stanziamento di 876,200 lire nei corrispondenti capitoli per l'esercizio finanziario 1921-1922 e per gli esercizi successivi.
[7]Nello stesso capitolo 53 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1920-921 e' inscritto un ulteriore stanziamento di 45,000 lire per concedere alla Scuola del libro, all'Istituto industriale milanese «Giacomo Feltrinelli» ed alla Scuola-laboratorio di elettrotecnica per operai in Milano un sussidio straordinario oltre i limiti stabiliti dal secondo comma dell'art. 8 della legge 14 luglio 1912, n. 854, e dall'ultimo comma dell'articolo 231 del regolamento generale sull'istruzione professionale, approvato con R. decreto 22 giugno 1913 n. 1014.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 7 aprile 1921.
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Alessio - Bonomi.
[12]Visto, Il guardasigilli: Fera.
Testo in vigore dal 28 aprile 1921 al 16 dicembre 2009
