Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1912
Confronto con la versione in vigore dal 14 agosto 1912 al 16 dicembre 2009. 272 parole tolte, 20 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Nei limiti della disponibilita' dei fondi iscritti nel suo bilancio e con le norme e condizioni stabilite dal regolamento il ministro di agricoltura, industria e commercio e' autorizzato a concedere sussidi a scuole professionali istituite e mantenute da enti morali e da sodalizi.
tolto: La misura dei sussidi stessi non potra' di regola superare la somma diL. 5 per alunno presente agli esami di promozione e di L. 10 per alunno presente a quelli di licenza.
tolto: Con le norme da stabilire nel regolamento potranno costituirsi speciali consorzi tra Comuni, Provincie, Camere di commercio ed enti morali, per la fondazione, gestione e sorveglianza di piu' Istituti di istruzione professionale.
tolto: I contributi delle Provincie, Comuni e Camere di commercio partecipanti al Consorzio, devono essere deliberati e resi esecutivi a norma di legge; i contributi degli altri enti morali devono essere garantiti con iscrizioni di vincolo su cartelle del Debito pubblico.
tolto: La durata del Consorzio non puo' essere stabilita oltre dieci anni, ma puo' essere rinnovata alla scadenza per periodi non superiori ai dieci anni.
tolto: Le scuole istituite o amministrate dal Consorzio restano sempre sotto l'alta vigilanza del Ministero e devono soddisfare alle condizioni stabilite dall'art. 83 del regolamento approvato con R. decreto 22 marzo 1908, n. 187 ed alle altre che saranno determinate dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.
tolto: L'azione del Consorzio non puo' estendersi a scuole istituite e mantenute a norma dell'art. 2 della legge 30 giugno 1907, n. 414.
tolto: Il Ministero di agricoltura industria e commercio ha facolta' di concedere anno per anno al Consorzio un sussidio in misura non superiore al terzo della somma dei contributi assicurati dagli altri enti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1912-07-14;854~art8 · fonte del testo
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