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[1]L'allacciamento delle sorgive e le altre opere indicate all'articolo 2, capov. b) della legge 11 dicembre 1878, n. 4642, e dell'articolo 3 della legge 7 luglio 1902, n. 333, da eseguirsi per opera dei Consorzi, dovranno compiersi entro cinque anni dalla data della presente legge ed avranno dritto al concorso nella spesa in misura di tre decimi da parte dello Stato, della Provincia e del Comune, anche se fatte per iniziativa di privati, previo parere favorevole della Commissione di vigilanza. 1
[2]Pur mantenendo distinti i bilanci dei Consorzi, la esecuzione delle opere suindicate sara' affidata ad un solo ufficio amministrativo o ad una sola direzione tecnica.
[3]Con queste norme, sara' per decreto Reale su proposta del Ministro dei Lavori Pubblici, stabilito il riordinamento dei Consorzi esistenti.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 17 luglio 1910, n. 491
1La L. 17 luglio 1910, n. 491, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "I termini fissati dall'art. 15 della legge 13 dicembre 1903, n. 474 (art. 32 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647) sono prorogati fino al 31 dicembre 1915".
Testo in vigore dal 14 agosto 1910 al 1 febbraio 1916
