Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1902
Confronto con la versione in vigore dal 20 agosto 1902 al 16 dicembre 2009. 224 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Il riparto delle spese per la bonifica dell'Agro romano sara' fatto a norma dell'articolo 6 della legge 22 marzo 1900, n. 195 (testo unico), per la somma di.L. 5,300,000 inscritta nella tabella I allegata alla legge stessa, e a norma dell'articolo 86 per le somme autorizzate dalle leggi precedenti.
tolto: Per la manutenzione di tutte le opere di detta bonifica eseguite dallo Stato, e per l'esecuzione di quelle di cui al comma B dell'articolo 73, corrispondente al comma b dell'articolo 2 della legge 11 dicembre 1878, n. 4642, sono applicabili rispettivamente le disposizioni contenute negli articoli 4, 52, 53 e nell'articolo 25 del suaccennato testo unico.
tolto: La disposizione del citato articolo 25 non sara' applicabile che a quelle opere, le quali saranno eseguite secondo norme, nell'interesse dell'igiene e dell'agricoltura, da stabilirsi nel Regolamento.
tolto: Lungo le ferrovie e strade ordinarie, comprese nel perimetro della bonifica stessa, e' obbligatorio che le cave di prestito, ove ristagnano le acque, sieno prosciugate o per colmata, o mediante canalizzazione.
tolto: La spesa occorrente e' a carico del proprietario del fondo cui appartiene la cava, salvi i patti tra esso proprietario e l'imprenditore delle strade.
tolto: Lo Stato puo' concorrere nella spesa con un sussidio non eccedente il 20 per cento, da prelevarsi dalla somma assegnata al n. 5 della tabella I del testo unico 22 marzo 1900, n. 195.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1902-07-07;333~art3 · fonte del testo
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