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[1]La tassa fissa di lire due pei redditi inferiori a lire 250 sara' estesa a tutti coloro che non sono compresi nelle eccezioni dell'art. 7 della Legge stessa.

[2]L'ammontare di questa imposizione fissa verra' detratto dal contingente comunale o consorziale, ed il residuo sara' distribuito sovra tutti i redditi imponibili in ragione della loro eccedenza sopra lire 250, rimanendo abolita sui redditi da lire 250 a lire 500 la scala crescente stabilita dall'ultimo capoverso dell'articolo 28 della citata Legge; e questa disposizione sara' applicata anche al 1864.

Testo in vigore dal 15 maggio 1865 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1865-05-11;2276~art6 · fonte del testo

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